Notifica via Pec completata fuori termine, è comunque valida

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Notifica via Pec completata fuori termine, è comunque valida

La Corte di cassazione ha ritenuto non tardiva un’impugnazione avanzata dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione di secondo grado che aveva dato ragione ad un contribuente, annullando l’accertamento tributario attivato nei confronti di questi.

Prima notifica, tempestiva ma incompleta per disfunzioni del server

Era risultato, sulla base degli atti prodotti, che l’Amministrazione finanziaria avesse effettuato, tempestivamente, una prima notifica a mezzo di Pec, la quale, nonostante la ricevuta di avvenuta consegna, era stata tuttavia effettuata in forma incompleta, a causa di disfunzioni verificatesi sul server.

Ne era derivato che il file allegato, contenente il ricorso per cassazione, non fosse leggibile.

Seconda notifica, regolare ma fuori termine

La ricorrente aveva quindi effettuato una seconda notifica, sempre a mezzo Pec, questa volta del tutto regolare e completa anche se fuori del termine di legge.

Vi era stata, quindi, una doppia notifica, la prima delle quali, tempestiva, doveva ritenersi “meramente tentata” ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Cassazione: la seconda notifica completa il procedimento notificatorio

Per la Corte, tuttavia, l’Agenzia era riuscita a conservare gli effetti collegati alla notifica originaria riprendendo il procedimento notificatorio e completandolo.

La ricorrente, infatti, appena appreso l’esito negativo della notifica del ricorso, ad essa non imputabile in quanto dipendente da una disfunzione del sistema generale di notifica degli atti a mezzo di Pec utilizzato dall’Avvocatura generale dello Stato, si era immediatamente attivata, senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, e ciò in ossequio al principio di ragionevole durata del procedimento.

Il tutto a distanza di pochi giorni dalla prima notifica tentata (ossia cinque giorni dopo la prima notifica e dopo tre giorni dalla scadenza del termine per impugnare), entro – ha sottolineato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20381 del 24 agosto 2017 - il tempo pari alla metà dei termini di cui all’articolo 325 c.p.c. fissato dalle Sezioni unite civili nella sentenza n. 14594/2016.

Si rammenta che, ai sensi di questa ultima decisione, la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui questa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.

In definitiva, non era fondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per tardività, per come sollevata dal controricorrente.

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