Notifica PEC e casella piena. Sezioni Unite: occorre una seconda notifica

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Notifica PEC e casella piena. Sezioni Unite: occorre una seconda notifica

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 28542 del 5 novembre 2024, hanno affrontato il tema del perfezionamento della notifica via PEC (Posta Elettronica Certificata), chiarendo che tale modalità richiede necessariamente la generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) affinché possa considerarsi completa.

In assenza di questa ricevuta, la notifica non si perfeziona, neppure qualora il mancato recapito sia imputabile al destinatario, come nel caso di saturazione della sua casella PEC.

Notifica via PEC in caso di casella piena: il quesito rimesso alle SU

Il quesito specificamente rimesso alle Sezioni Unite era il seguente:

"se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla Legge del 21 gennaio 1994 n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 149 del 2022, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di casella piena".

La questione affrontata dalle Sezioni Unite, in altri termini, riguarda la validità della notifica di un atto processuale notificato dall'avvocato tramite PEC nel caso in cui questa non venga recapitata al destinatario a causa della saturazione della sua casella PEC, cioè “casella piena”.

In tali circostanze, il sistema restituisce al mittente un avviso di mancata consegna. Il problema giuridico che ne deriva è se questo avviso sia sufficiente per considerare la notifica validamente perfezionata, oppure se sia necessario procedere con ulteriori modalità, come una seconda notifica con mezzi ordinari.

La questione è rilevante sia per la valutazione della tempestività di ricorsi per cassazione, sia per stabilire un principio generale applicabile a tutte le notificazioni PEC che non vadano a buon fine per causa imputabile al destinatario stesso.

Contrasto di orientamenti nella giurisprudenza

Sulla problematica, emerge un contrasto interpretativo tra due orientamenti.

Il primo, espresso dalla Cassazione (ordinanza n. 3164/2020), sostiene che la notifica dovrebbe ritenersi perfezionata anche in presenza di un avviso di casella piena, considerando la saturazione della casella un evento imputabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione. Secondo questa lettura, l’avviso di mancata consegna per casella piena sarebbe assimilabile alla consegna del messaggio.

L’opinione contraria, invece, ritiene che la notifica non possa considerarsi perfezionata se non viene effettivamente consegnata, anche quando l’insuccesso sia dovuto alla saturazione della casella PEC. Questo orientamento, supportato dalla Cassazione (sentenza n. 40758/2021), suggerisce che il notificante debba proseguire il procedimento notificatorio, privilegiando il domicilio fisico qualora sia stato specificamente eletto, entro un termine ragionevole.

Questo contrasto di interpretazioni porta a interrogarsi su quale sia il comportamento corretto da adottare per garantire il perfezionamento della notifica e al contempo rispettare i diritti del destinatario a essere adeguatamente informato degli atti processuali.

Di seguito la soluzione delle Sezioni Unite civili della Cassazione.

La decisione delle Sezioni Unite: nuova notifica con modalità ordinarie

Ebbene, per le Sezioni Unite civili, di fronte a situazioni di mancata consegna, il notificante non può limitarsi alla sola spedizione del messaggio PEC, ma deve attivare tempestivamente una seconda notifica tramite le modalità ordinarie previste dal Codice di procedura civile, rivolgendosi all’ufficiale giudiziario.

In questo modo, si preserva il riferimento temporale della Ricevuta di Accettazione della notifica originaria, senza subire i danni di una decadenza dei termini.

Le motivazioni della Cassazione richiamano l’importanza di garantire il diritto costituzionale del destinatario a conoscere l’esistenza di una notifica nei propri confronti. Perché tale diritto sia pienamente rispettato, non è sufficiente un avviso di mancata consegna noto soltanto al mittente.

Secondo le Sezioni Unite, questa procedura tutelativa è coerente con le garanzie di difesa e contraddittorio stabilite dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, che proteggono il diritto del destinatario di essere informato e di potersi difendere tempestivamente.

Riforma Cartabia

In tale contesto, è stato segnalato come la riforma Cartabia, che introduce un’area web specifica per le notifiche, rifletta l’intento di modernizzare il sistema notificatorio con strumenti digitali.

Tale area, destinata a centralizzare la disponibilità degli atti, permetterebbe al destinatario di accedere facilmente alle notifiche, ma l’attuazione di questa innovazione è stata rinviata a causa di ritardi tecnici, ed è prevista per la fine del 2024.

Fino a quel momento, dunque, le notifiche PEC non andate a buon fine devono essere completate tramite le modalità ordinarie.

In definitiva, la Cassazione ha adottato una posizione rigorosa e coerente sui requisiti del perfezionamento della notifica via PEC, stabilendo che l'efficacia di tale notificazione dipende strettamente dalla presenza della RdAC. Questa lettura elimina incertezze e garantisce maggiore chiarezza nel processo, tutelando così il diritto alla difesa del destinatario, che deve essere posto in condizione di avere conoscenza effettiva dell’atto notificato.

Sezioni Unite: il principio di diritto

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione:

"Nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo Pec eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della Legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli articoli 137 e seguenti Cpc, potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo Pec".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a decidere sulla validità della notifica di un atto processuale tramite PEC quando il sistema restituisce un avviso di mancata consegna causato dalla “casella piena” del destinatario. La questione è rilevante per determinare se, in tali circostanze, la notifica possa considerarsi completata o se il notificante debba intraprendere ulteriori azioni.
Questione dibattuta La Corte doveva stabilire se la notifica via PEC possa considerarsi perfezionata in caso di avviso di mancata consegna per “casella piena”, o se, per garantire il diritto del destinatario a ricevere effettiva conoscenza dell'atto, sia necessario attivare una nuova notifica attraverso mezzi ordinari.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha deciso che la notifica non può considerarsi perfezionata in assenza della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC), anche se la mancata consegna è imputabile al destinatario. In questi casi, il notificante deve procedere con una seconda notifica tramite modalità ordinarie, preservando così i diritti di difesa e contraddittorio del destinatario.
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