Notifica al portiere Cartella nulla
Pubblicato il 11 febbraio 2017
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La Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ha sancito la nullità di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una s.r.l. in liquidazione, per irregolarità nel procedimento di notifica della stessa.
Dalla relata in esame, in particolar modo, risulta difatti come la notifica alla società sia avvenuta mediante consegna del plico al custode dello stabile, senza che però si desse atto della mancata reperibilità del destinatario o di altro soggetto abilitato dalla legge (prima del custode) a ricevere l’atto in sua vece. Né vi è riferimento alcuno, nella medesima relata, alle ricerche di reperibilità in tal senso concretamente effettuate dall'agente notificatore. Esse tanto più necessarie in considerazione del fatto che, in occasione di un precedente accesso, la società destinataria risultava traslocata senza lasciare indirizzo.
Nella relata Mancata reperibilità destinatario e presone preferenzialmente abilitate
Deve farsi pertanto applicazione – spiega la Corte Suprema – del consolidato orientamento secondo cui, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Il relativo accertamento, difatti, pur non dovendosi necessariamente tradurre in forme sacramentali, deve nondimeno attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 comma 2 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere, quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella citata norma.
Non basta successivo invio per raccomandata
E la Ctr, nella pronuncia qui impugnata – conclude la Sezione tributaria con sentenza n. 3595 del 10 febbraio 2017 – non si è fatta carico di detto aspetto fondamentale, limitandosi a ritenere la notifica nelle mani del portiere del tutto regolare, stante il successivo invio al destinatario di avviso mediante lettera raccomodata. Senonché non risulta che tale avviso sia valso a porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell’avvenuta notificazione.
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