Notariato: i regimi fiscali degli enti commerciali e delle Onlus
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 novembre 2009
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Il centro studi del Consiglio nazionale del Notariato ha elaborato uno studio concernente il regime fiscale degli enti non commerciali e delle ONLUS.
Lo studio n. 80-2009/T del 1° ottobre 2009 esordisce con il problema dell'identificazione dell'ente non commerciale soffermandosi sulla necessità di procedere ad una valutazione qualitativa che, prescindendo dalle previsioni statutarie, individui esattamente l'attività principale esercitata.
Nel testo del documento viene ricordato come esistano differenti regimi tributari, soprattutto di tipo agevolativo, che considerano la qualifica di ente non commerciale come elemento necessario, ma, comunque, non sufficiente, per la loro applicazione. Gli altri requisiti variano di volta in volta e configurano finalità ed ambiti applicativi anche molto differenti tra loro.
In particolare, tra i differenti regimi fiscali, si ha l'applicazione della riduzione alla metà dell'aliquota Ires per gli enti dotati di personalità giuridica ed aventi finalità solidaristiche. Per gli enti associativi, ai sensi dell'art. 148 del Tuir, non formano il reddito quelle somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Non è da considerare attività commerciale quella svolta nei confronti degli stessi da parte dell’ente associativo, in conformità alle finalità istituzionali. Per determinati enti di tipo associativo, poi, non sono da considerare commerciali neppure le attività svolte nei confronti degli iscritti anche dietro pagamento di corrispettivi specifici, qualora le stesse siano poste in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nel rispetto di determinati vincoli statutari. Gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali che siano “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive” ed alle attività di religione e di culto godono dell’esenzione ICI; esenzione questa che si applica anche alle attività che “non abbiano esclusivamente natura commerciale”. Per i notai, questo criterio genererebbe difficoltà applicative in quanto impone di considerare, “le singole e specifiche modalità di gestione, potendo considerarsi agevolata l’attività commerciale quando sia svolta in regime di convenzione con enti pubblici, oppure quando sia diretta a non creare utili, ma solo al pareggio economico”. L'ultima parte dello studio riguarda il regime dei benefici fiscali delle Onlus, per il cui godimento non è necessario qualificare previamente l’ente come non commerciale dato che “l’applicazione della disciplina Onlus determina, di per sé, la decommercializzazione dell’ente”. Viene così precisato come, in virtù della giurisprudenza più recente, detto regime garantisca il maggior vantaggio fiscale proprio a quegli enti che, nei settori considerati e nel rispetto dei vincoli prescritti, operano in regime di impresa e con finalità di lucro oggettivo.
Lo studio n. 80-2009/T del 1° ottobre 2009 esordisce con il problema dell'identificazione dell'ente non commerciale soffermandosi sulla necessità di procedere ad una valutazione qualitativa che, prescindendo dalle previsioni statutarie, individui esattamente l'attività principale esercitata.
Nel testo del documento viene ricordato come esistano differenti regimi tributari, soprattutto di tipo agevolativo, che considerano la qualifica di ente non commerciale come elemento necessario, ma, comunque, non sufficiente, per la loro applicazione. Gli altri requisiti variano di volta in volta e configurano finalità ed ambiti applicativi anche molto differenti tra loro.
In particolare, tra i differenti regimi fiscali, si ha l'applicazione della riduzione alla metà dell'aliquota Ires per gli enti dotati di personalità giuridica ed aventi finalità solidaristiche. Per gli enti associativi, ai sensi dell'art. 148 del Tuir, non formano il reddito quelle somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Non è da considerare attività commerciale quella svolta nei confronti degli stessi da parte dell’ente associativo, in conformità alle finalità istituzionali. Per determinati enti di tipo associativo, poi, non sono da considerare commerciali neppure le attività svolte nei confronti degli iscritti anche dietro pagamento di corrispettivi specifici, qualora le stesse siano poste in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nel rispetto di determinati vincoli statutari. Gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali che siano “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive” ed alle attività di religione e di culto godono dell’esenzione ICI; esenzione questa che si applica anche alle attività che “non abbiano esclusivamente natura commerciale”. Per i notai, questo criterio genererebbe difficoltà applicative in quanto impone di considerare, “le singole e specifiche modalità di gestione, potendo considerarsi agevolata l’attività commerciale quando sia svolta in regime di convenzione con enti pubblici, oppure quando sia diretta a non creare utili, ma solo al pareggio economico”. L'ultima parte dello studio riguarda il regime dei benefici fiscali delle Onlus, per il cui godimento non è necessario qualificare previamente l’ente come non commerciale dato che “l’applicazione della disciplina Onlus determina, di per sé, la decommercializzazione dell’ente”. Viene così precisato come, in virtù della giurisprudenza più recente, detto regime garantisca il maggior vantaggio fiscale proprio a quegli enti che, nei settori considerati e nel rispetto dei vincoli prescritti, operano in regime di impresa e con finalità di lucro oggettivo.
- ItaliaOggi, p. 23 – Terzo settore, ambiti precisi – Poggiani
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