Notaio sospeso non usi colleghi

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Notaio sospeso non usi colleghi

Il notaio sospeso dalla professione non può impiegare i propri colleghi come schermo, per continuare di fatto ad esercitare l’attività.

E’ quanto chiarito, in breve, dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, confermando i provvedimenti disciplinari sia a carico del notaio sospeso, sia dei colleghi prestatisi alla “sostituzione”, avvalendosi di una società terza in realtà facente capo al primo.

Il notaio sospeso, in particolare, aveva travalicato i limiti del permesso accordatogli dal Presidente del Consiglio notarile, il quale, onde tutelare il posto di lavoro dei dipendenti di studio minacciati dalla chiusura totale, gli aveva quantomeno concesso di portare a compimento le pratiche già avviate (purché ciò avvenisse al di fuori dello studio, non in sua presenza e senza alcun ritorno economico per sé).

In realtà il professionista sanzionato era andato oltre lo smaltimento degli affari in corso, giungendo ad acquisire nuova clientela, mediante la collaborazione di tre colleghi. Quest’ultimi in particolare, a seguito di vero e proprio accordo economico con il dominus sospeso, avevano eseguito le loro prestazioni in modo del tutto "spersonalizzato”, mentre gran parte dell’attività – non sempre notarile ma spesso propriamente “di affari” – era svolta da una s.r.l. riconducibile al dominus medesimo, cui veniva riconosciuto il 50% degli onorari di cui in parcella.  

Rapporto notaio/cliente personale ed infungibile

Ha osservato in proposito la Corte Suprema - con sentenza n. 9041 del 5 maggio 2016 - che detta organizzazione, allestita dallo studio onde scongiurare le ripercussioni economiche derivanti dalla sospensione disciplinare, prevaricava la natura strettamente personale ed infungibile che deve caratterizzare il rapporto tra il notaio ed il cliente. La prestazione professionale del primo va invero affidata e programmata intuitu personae, connotandosi per la scelta di un determinato soggetto a preferenza di altri, senza mai rimanere, perciò, surrogabile impersonalmente da una equipe di sostituti e collaboratori, tale da rendere indifferente l’esecuzione da parte dell’uno o dell’altro professionista.

 

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