Notaio imputato non può chiamare in giudizio l’assicurazione

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Notaio imputato non può chiamare in giudizio l’assicurazione

La Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 21 febbraio 2018, ha dichiarato non fondate le questioni lei sottoposte in ordine all’articolo 83 del Codice di procedura penale (sulla citazione del responsabile civile) nella parte in cui non prevede la facoltà, per l’imputato, di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile per danni derivanti da attività professionale.

Le censure sono state sollevate dal Tribunale di Bolzano, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nell’ambito di un giudizio penale in cui, agli imputati, era contestato di aver posto in essere, in concorso tra loro, mediante la costituzione di un trust cosiddetto liquidatorio, una complessa operazione di sottrazione di beni di una società, poi fallita, ai creditori di quest’ultima. Tra gli imputati, figurava anche il notaio rogante gli atti collegati all’operazione, a cui era stato contestato anche il reato di natura colposa.

A seguito della costituzione di parte civile del fallimento, il notaio coimputato aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio, quale responsabile civile, la propria compagnia di assicurazione, eccependo, contestualmente, l’illegittimità costituzionale in esame.

Assicurazione dei notai non contempla l’azione diretta del danneggiato

Nella decisione, i giudici costituzionali hanno negato l’incostituzionalità della norma, pur riconoscendo che l’assicurazione obbligatoria dei notai costituisce assicurazione che garantisce l’assicurato e tutela anche l’interesse del terzo danneggiato dall’attività notarile alla certezza del ristoro del pregiudizio patito.

Il legislatore – ha, tuttavia, ricordato la Consulta – “non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica”.

E detta circostanza è stata ritenuta decisiva per escludere che la posizione dell’assicuratore potesse essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’articolo 185, secondo comma, del Codice penale.

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