Nota sull'intermittente
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 10 agosto 2012
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Con una nota del 9 agosto 2012 (prot. 39/0011779), corredata di allegati, la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro detta istruzioni tecnico-operative ai fini della chiamata del lavoro intermittente prevista dall’articolo 1, comma 21, lettera b della Legge Fornero, n. 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro):
“Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.”.
Questa comunicazione è adempimento ulteriore rispetto alla necessaria comunicazione preventiva di assunzione effettuata secondo il Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, poiché completa l’informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell’UNILAV.
Le nuove modalità tecniche utili ai datori per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 92/2012, le cui procedure per l’utilizzo delle singole modalità sono illustrate nella nota, saranno avviate secondo il seguente ordine temporale:
• Fax – a partire dal 13 agosto 2012
• Sms – a partire dal 17 agosto 2012
• E-mail – a partire dal 17 agosto 2012
• On-line – a partire dal 1° ottobre 2012.
L’utilizzo delle modalità Fax ed E-mail, in particolare, sono subordinate alla compilazione di un modello appositamente creato. E’ anche disponibile una guida per la relativa compilazione.
Dal 13 agosto 2012, dunque, ai fini dell'adempimento, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella nota, non più inviare mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro.
APPROFONDIMENTO
- lavoro.gov.it - nota 9 agosto 2012 - Comunicazione relativa alla 'chiamata' del lavoro intermittente
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