Non tutti i premi tassati a parte

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Un promotore finanziario che aveva partecipato ad un piano di incentivo che prevedeva la maturazione di un determinato compenso aggiuntivo dopo 10 anni di rapporto, si rivolge alle Entrate per sapere se la somma percepita (importo forfetario) commisurata ai premi accantonati fino alla data di modifica del contratto (dopo tre anni) fosse assoggettabile a tassazione separata in base all’articolo 17, comma 1, lettera i) del Tuir. Con risoluzione n. 258/E, l’Agenzia ribadisce che le somme ricevute da un imprenditore individuale in seguito ad una transazione sono trattate come sopravvenienze attive e sono, quindi, tassabili in base all’articolo 88 del Testo unico. Le stesse somme, pertanto, non sono assoggettabili a tassazione separata in base al citato articolo 17, nel caso in cui non abbiano natura di risarcimento per la perdita di redditi relativi a più anni. La decisione è condivisibile se si considera che, nel caso in cui il contratto fosse arrivato alla sua naturale conclusione, l’intero reddito, anche se maturato in più esercizi, avrebbe concorso a formare il reddito complessivo imponibile dell’esercizio di conseguimento, senza alcuna tassazione separata. Diverso è però, il caso in cui il contratto viene risolto anticipatamente. Le somme in questo caso sono da considerarsi erogate a titolo di risarcimento.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 43 – Incentivi a tassazione ordinaria - Fasano

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