Non tutte le attività escluse consentono le detrazioni Iva

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Dal contenzioso in territorio olandese tra una società che opera nei Paesi Bassi e il Fisco locale nasce il principio, fissato dalla sentenza della Corte europea resa ieri nella causa C-515/07, che non è detraibile l’Iva pagata su beni e servizi acquistati per scopi diversi dall’effettuazione di operazioni imponibili. Quando, pertanto, il contribuente adibisca il bene strumentale ad uso privato non potrà nascere alcun diritto alla detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto. Ancor meno è possibile che la detrazione dell’Iva riferita ad attività non economiche – poste pertanto fuori dal campo di applicazione dell’Iva – venga riconosciuta.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Beni e servizi, paletti alla detraibilità Iva - Ricca

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