Non spettano agevolazioni per assunzioni effettuate per mansioni analoghe

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 29 del 2 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti circa il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990.

In particolare, dopo aver analizzato il dettato normativo e la circolare INPS n. 137/2012, il Ministero ha concluso che l’esclusione dal beneficio contributivo in questione si ha a seguito di violazione del diritto di precedenza e, quindi, esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza un'effettiva “sostituzione” del lavoratore.

Con la stessa risposta il Ministero ha, altresì, chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990, nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, Legge n. 604/1966.
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