Non si possono visionare i compiti dei compagni

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Secondo il Consiglio di stato – sentenza n. 7650 del 28 ottobre 2010 - non essendo ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, è inammissibile la richiesta con cui un alunno bocciato pretenda di prendere visione e di estrarre copia degli elaborati dei compagni di classe.

Ed infatti – continuano i giudici amministrativi - la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta, pertanto, di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento.
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