Non si decade dai benefici per la piccola proprietà contadina se il fondo è ceduto prima dei 10 anni

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Con la circolare n. 25/E del 30 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate rivede la precedente interpretazione fornita in materia di proprietà contadina alla luce dell’articolo 11, commi 1 e 5, del Dlgs 228/2001, in vigore dal 30 giugno 2001.

Si ricorda che la legge n. 604/1954, che ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2009, ha previsto misure di carattere fiscale per favorire la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, consistenti in agevolazioni ai fini delle imposte di registro ed ipotecaria sugli atti di acquisto di fondi rustici.

Nel tempo, soprattutto i termini di possesso del fondo per non incorrere nell’ipotesi di decadenza delle agevolazioni sono stati rivisti: prima al rialzo, con l’innalzamento del termine dai 5 ai 10 anni, e poi di nuovo verso il basso.

Da ultimo, infatti, l’articolo 11 citato prevede, al comma 1, che: “Il periodo di decadenza dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni”. Al comma 5, invece, estende l’applicazione del termine di decadenza ridotto “…anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè agli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 1996.

Questa disposizione ha creato, però, molta confusione soprattutto in coloro che hanno acquistato il fondo prima del 30 giugno 1996 per allienarlo prima della data del 30 giugno 2011, cioè prima del compimento dei 10 anni previsti dalla legge n. 604/1965, ma nel pieno rispetto dei termini dei 5 anni previsti dalla più recente normativa in materia.

Sull’argomento, l’agenzia delle Entrate era già intervenuta con la circolare n. 63/E/2007, in cui si affermava che per gli acquisti effettuati prima del 30 giugno 2001, il termine di decadenza dell’agevolazione rimaneva quello decennale con conseguente recupero delle maggiori imposte. Mentre, per trovare efficacia la nuova disposizione era necessario che la cessione fosse effettuata dopo l’entrata in vigore del Dlgs 228/2001 e cioè dopo il 30 giugno dello stesso anno.

Dalla vicenda è sorto un ampio contenzioso che è giunto fino dinnanzi alla Corte di Cassazione. Significativa, al riguardo, è la recente pronuncia n. 2060, del 28 gennaio 2011, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con cui si ribadisce “l’efficacia retroattiva del termine quinquennale a tutti gli atti posti in essere prima del 30 giugno 2001, senza alcuna condizione.”

Di qui, la necessità del nuovo intervento agenziale. L’Amministrazione finanziaria, infatti, preso atto dell’indirizzo giurisprudenziale fornito, ha emanato la nuova circolare n. 25/E proprio con l’intento di superare l’interpretazione offerta con il precedente documento di prassi n. 63/E/2007 e ribadire quanto segue: la riduzione del vincolo temporale a 5 anni ha efficacia retroattiva e opera anche per gli atti di acquisto di fondo rustico stipulati prima del 30/6/1996, per i quali la decadenza si sia verificata prima del 30/6/2011, nel rispetto dell'unico limite concernente l'eventuale definitività dell'atto impositivo, per mancata impugnazione a cura del contribuente, o per l'intervenuto giudicato risultato favorevole alla stessa Amministrazione finanziaria.
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  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 36 - Bonus «verde» a maglie larghe - Tosoni

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