Non rientra tra le parti comuni il sottotetto inservibile

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Conferma il proprio orientamento in materia di proprietà del sottotetto degli edifici la Corte di cassazione con ordinanza n. 12840 del 23 luglio 2012.

Nella causa si dibatte sulla inclusione della porzione di sottotetto a pertinenza dell'immobile sottostante o come bene di proprietà comune. Sul punto i magistrati del Palazzaccio hanno osservato come la Corte di appello avesse adeguatamente accertato che il locale in discussione non fosse abitabile, che era collegato all'appartamento sottostante con scala interna e che non vi era altro accesso.

Pertanto, va esclusa la presunzione di comunione ex art. 117 del codice civile, applicabile solo se il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale.
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