Non punibilità per tenuità del fatto: rileva anche il pagamento del debito

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Non punibilità per tenuità del fatto: rileva anche il pagamento del debito

Nel contesto dei reati tributari, la non punibilità non può essere esclusa unicamente in base all’importo evaso.

È necessario valutare anche l’eventuale pagamento effettuato dall'imputato a seguito di definizione agevolata, in conformità con la riforma delle sanzioni, che riconosce importanza all’integrale adempimento.

Chi ha aderito alla rottamazione, in altri termini, può ottenere l’assoluzione, anche in presenza di un debito rilevante con il Fisco.

Tenuità del reato tributario: ruolo del pagamento del debito

Con sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2025, la Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha accolto il motivo di ricorso di un imputato che era stato condannato, dai giudici di merito, per il reato di dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo n. 74 del 2000.

Il caso esaminato

Il ricorrente, tra i motivi di impugnazione, lamentava l'erronea applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello aveva negato la causa di esclusione della punibilità ivi disciplinata con argomento viziato.

I giudici territoriali, in particolare, non avevano tenuto in alcuna considerazione la condotta susseguente al reato, quale l'integrale pagamento del debito erariale.

La sentenza di merito, in questo modo, non aveva valutato la significativa modifica apportata alla norma dal Decreto legislativo n. 150 del 2022.

La decisione della Cassazione

La Suprema corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.

Gli Ermellini hanno rilevato che la Corte d'Appello aveva negato la particolare tenuità del fatto, basandosi esclusivamente sull’importo evaso, risultato non irrisorio.

Non era stata compiuta, dunque, nessuna valutazione della documentazione depositata che attestava il pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata dai carichi affidati all'Agente di riscossione.

I giudici di merito, pertanto, non avevano considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del Decreto legislativo n.150 del 2022, deve essere valutato nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento delle entità del danno ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo.

Il pagamento del debito influisce sull’entità del danno

Il principio - ha rammentato la Corte - è stato già affermato dalla Cassazione proprio con riguardo ai reati tributari, sul presupposto che l’integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche tramite rateizzazione o rottamazione delle cartelle, non rende automaticamente tenue l’offesa. Tuttavia, a seguito del D. Lgs. n. 150/2022, può essere considerato nel giudizio complessivo sull’entità del danno, secondo i criteri dell’articolo 133, comma 1, del Codice Penale.

E' stato richiamato, sul punto, il principio enunciato nella sentenza di Cassazione n. 14073 del 2024:

"tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell'articolo 131 bis codice penale, ad opera del Decreto legislativo n. 150 del 2022, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'articolo 133, comma 1, codice penale, vi è anche l'integrale o parziale adempimento del debito tributario con l'Erario anche, attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali".

Nuovi criteri per l’esclusione della punibilità nei reati tributari

A conferma dell'importanza attribuita dal legislatore al pagamento del debito, in relazione all’articolo 131-bis del Codice Penale, la Corte ha ritenuto opportuno richiamare l’articolo 13 del Decreto legislativo n. 74 del 2000 (sulle cause di non punibilità e sul pagamento del debito tributario), per come modificato dal Decreto legislativo n. 87 del 2024.

Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3 - ter, in forza del quale:

"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

La sentenza, pertanto, doveva essere annullata, con rinvio, affinché si procedesse a una nuova rivalutazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131 bis del codice penale.

Nelle more della decisione, tuttavia, il reato contestato si era estinto per prescrizione.

Ne è conseguito l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un imputato, condannato per dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 74/2000, ha impugnato la sentenza lamentando l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d'Appello non aveva considerato il pagamento del debito tributario.
Questione dibattuta Se il giudice può escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto basandosi esclusivamente sull’importo evaso, senza valutare il comportamento successivo dell’imputato, in particolare il pagamento del debito tributario.
Soluzione della Corte di Cassazione La Cassazione ha stabilito che il pagamento dell’imposta evasa, anche rateizzato o tramite rottamazione delle cartelle, non rende automaticamente tenue l’offesa, ma deve essere considerato nel giudizio complessivo sulla non punibilità. Ha annullato con rinvio la sentenza d’appello, ma il reato si è estinto per prescrizione, determinando l’annullamento senza rinvio.
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