Non può essere trascritto il verbale di conciliazione con cui si accerti l'usucapione

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Secondo il giudice del Tribunale di Roma - sentenza depositata lo scorso 22 luglio 2011 – il verbale di conciliazione che venga sottoscritto in sede di mediazione obbligatoria e nel quale si accerti l'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale di godimento di un immobile non è trascrivibile nei registri immobiliari in quanto consiste in un accordo privo di effetto costitutivo, modificativo o estintivo di diritti reali.

Lo stesso, per contro, sarebbe da considerare come un negozio di mero accertamento circa la verifica dei presupposti sulla base dei quali l'usucapione matura, non idoneo a fornire una certezza assoluta ed oggettiva sulla proprietà di un dato bene.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Usucapione, mediazione limitata - Busani

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