Non è possibile rateizzare la plusvalenza da conferimento se cessa il consolidato fiscale

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Una società ha conferito alla propria controllata la totalità delle partecipazioni in una società di diritto inglese, detentrice della totalità di un’altra società con sede ad Hong Kong. L’operazione è stata realizzata a valori di mercato sulla base di valutazioni effettuate con il potenziale partner commerciale. Alla plusvalenza emersa dal conferimento della partecipazione nella società di diritto inglese non è stato applicato il regime di esenzione di cui all’articolo 87 del Tuir (Pex), dato che la partecipazione era relativa “ad una società avente come unico investimento il controllo di una società residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, rispetto a cui era stato presentato interpello disapplicativo della disciplina di imponibilità ai sensi dell’articolo 87, commi 1, lettera c), 2 e 5, in relazione con l’articolo 167, comma 5, lettera b), del Tuir”.

Inoltre, la plusvalenza derivante dall’operazione di conferimento non è stata tassata in capo alla conferente, in quanto la conferente e la conferitaria hanno optato per la tassazione di gruppo a partire dal periodo d’imposta 1° dicembre 2004 – 30 novembre 2007 (articolo 117 Tuir) e perché le parti hanno optato per il trasferimento in neutralità fiscale e, quindi, in continuità di valori riconosciuti (articolo 123 del tuir).

Al termine del triennio, le società non hanno rinnovato l’opzione per la tassazione di gruppo e così l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se alla plusvalenza da conferimento che emerge per effetto del mancato rinnovo dell’opzione prevista per il consolidato fiscale possa applicarsi la rateizzazione prevista dall’articolo 86, comma 4, del Tuir.

Secondo la società istante è possibile rateizzare, in un massimo di cinque esercizi, la plusvalenza che emerge a seguito del mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato fiscale.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria, resa con la risoluzione n. 236 del 25 agosto 2009, è la seguente: la norma relativa alla rateizzazione, fino a cinque esercizi, delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso può essere applicata anche ai conferimenti in società, ma non è consentito il suo utilizzo per rateizzare, in sede di mancato rinnovo del consolidato fiscale, l’aumento del reddito della controllante generato dalla differenza tra il valore civile e quello fiscale delle partecipazioni trasferite in regime di neutralità fiscale. Il mancato rinnovo o l’interruzione del regime del consolidato fiscale comporta che il reddito della controllante venga aumentato ai sensi del combinato disposto degli articoli 124 e 125 del Tuir della residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto delle partecipazioni trasferite in regime di neutralità fiscale. Dunque, la ripresa a tassazione della residua differenza tra i due valori dei beni acquisiti in neutralità “non configura una ipotesi di realizzo della plusvalenza ai sensi dell’articolo 86 del Tuir e non consente di avvalersi del regime di rateizzazione previsto al comma 4 dello stesso articolo 86”. Viceversa, se il bene in regime di neutralità venisse ceduto a soggetti estranei al consolidato, il cedente dovrebbe determinare la plusvalenza nel periodo in cui è avvenuta la successiva cessione tenendo conto anche del disallineamento ancora esistente tra il valore di libro e il valore fiscale del bene. La plusvalenza in tal caso è rateizzabile sulla base del disposto normativo di cui all’articolo 86, comma 4, del Tuir.

Roberta Moscioni

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