Non operative, test obbligato sull’Irap

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Le società non operative impegnate a deliberare lo scioglimento agevolato a maggio 2007, concludono in queste settimane le operazioni di liquidazione interrogandosi sull’eventualità di assoggettare il reddito scaturito dalla detta procedura all’attuale aliquota sostitutiva del 10 per cento, in luogo del 25 per cento previsto dalla norma originaria. Già le Entrate avevano precisato – circolare 12/E/2008 – che le regole della legge 244 del 2007, che dispongono l’uscita agevolata con imposta ridotta al 10 per cento, riguardano unicamente le delibere assunte a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso. Perciò, a non potere avvalersi del beneficio fiscale sono le società che hanno deliberato tra maggio e dicembre 2007. Ancora: i soggetti che hanno avviato la procedura in vigenza della legge 296 del 2006 (delibere entro il 31 maggio 2007) sono tenute ad applicare le disposizioni allora previste, anche quando la liquidazione si chiude nel 2008. Il punto viene, oggi, definitivamente confermato dalla circolare 21/E, diffusa ieri, che riporta come in Unico 2008 debba essere estesa all’Irap la disciplina delle società di comodo, con introduzione di un imponibile regionale minimo corrispondente al reddito presunto ai fini Ires maggiorato di certe componenti di costo (retribuzioni al personale, compensi a collaboratori ...). La prescrizione interessa, però, la società che non ha superato il test sui ricavi, anche se il reddito Ires dichiarato è più alto del minimo derivante dall’applicazione dei coefficienti di legge.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Società di comodo, scioglimento light – Liburdi

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