Non operative, Irap “autonoma”

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La risoluzione n. 206/E affronta di nuovo il complesso argomento delle società di comodo, e nello specifico, con essa l’agenzia delle Entrate riprende l’antico problema – finora mai risolto – della mancata correlazione tra asset rilevanti e proventi che rientrano ordinariamente nel valore della produzione. La conclusione fornita dal Fisco è che il valore delle partecipazioni resta rilevante per il calcolo del reddito imponibile minimo ai fini Irap anche se i relativi proventi non risultano tassabili. La pronuncia trae origine dall’interpello presentato da una società che svolge attività di detenzione di partecipazioni la quale nella determinazione ordinaria della base imponibile Irap non includeva i proventi da partecipazione così come previsto per le società che hanno il medesimo oggetto fiscale. Cioè la società istante chiedeva se poteva escludere dal calcolo dell’operatività Irap il valore delle partecipazioni detenute, alla luce delle regole stabilite per il computo “analitico” del valore della produzione. L’Amministrazione finanziaria si è espressa negativamente, a tal proposito, affermando che la disciplina delle società di comodo non segue le regole di definizione analitica. Il richiamo è ad un precedente documento di prassi – la circolare n. 21/E/2008 – nel quale era già stato sottolineato che la disciplina Irap per le società di comodo prevede uno specifico criterio di identificazione del valore della produzione minimo “indipendente” da quello analitico stabilito dal Dlgs n. 446/1997.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Blindato il reddito minimo Irap – Bongi

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