Non è il giudice amministrativo a decidere sulle questioni disciplinari

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 16884 del 5 luglio 2013 – la qualificazione di atto amministrativo dell'atto di avvio di un procedimento disciplinare, non conforta la tesi della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo, anche per la sua natura di atto interno al procedimento che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine locale, privo di una sua autonoma rilevanza esterna.

Anzi, l'ammissione di un intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un'inammissibile doppia trasgressione dell'ordo processus “da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti al Consiglio nazionale forense unicamente il provvedimento definitivo emesso dal Consiglio dell'Ordine locale, dall'altro, quello per cui le decisioni del Consiglio nazionale forense possono essere impugnate soltanto davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56, rgl 27/11/1933 n. 1578”.
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