Non ha valenza retroattiva la non ricorribilità alla risposta della DRE che oppone il diniego di interpello
Pubblicato il 27 ottobre 2017
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In linea con i precedenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in virtù dell'interpretazione estensiva dell'elenco di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la risposta ad un interpello disapplicativo sia un atto autonomamente impugnabile presso le Ct. In più, poiché l'impugnazione è considerata facoltativa, anche in ipotesi di omissione, il contribuente può difendersi liberamente nel merito, impugnando poi l'avviso di accertamento o ricorrendo contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria.
Nell'ambito normativo di cui sopra, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 156 del 2015, era intervenuto a disporre che ogni contestazione del cittadino contribuente dovesse avvenire in sede di ricorso contro il successivo atto impositivo.
Con l'ordinanza n. 25498 depositata il 26 ottobre 2017, relativa per l'appunto al diniego di accoglimento di istanza di interpello disapplicativo, i giudici di legittimità hanno di fatto sancito che l'articolo 6 succitato, nel quale è stabilito che la risposta dell'ente impositore a seguito di interpello non é autonomamente impugnabile dal contribuente, non ha valenza retroattiva. Ne consegue che il ricorso di questi contro il diniego di interpello opposto dalla DRE può (facoltativamente dunque) essere presentato autonomamente, senza cioè dover attendere il successivo atto impositivo.
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