Non è appropriazione indebita se il cliente non consegna gli onorari all'avvocato

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Non commette appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile a cui il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali, che rifiuti di consegnarla al proprio avvocato, il quale la rivendichi come propria.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 20606 depositata il 19 maggio 2015, in accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva confermato il sequestro a carico del ricorrente di una somma di denaro, per essere egli indagato per il reato di appropriazione indebita.

Lamentava in proposito il ricorrente – che aveva omesso di consegnare al proprio avvocato la somma liquidatagli dal giudice a titolo di onorari – come il proprio comportamento non integrasse la fattispecie di cui all'art. 646 c.p., stante anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

La Cassazione tuttavia, nel ritenere fondata detta eccezione, ha censurato la pronuncia impugnata laddove sosteneva che la somma liquidata dal giudice avesse un vincolo di destinazione a favore del legale.

Viceversa, non è ipotizzabile, nel caso di specie, alcuna appropriazione indebita, in quanto difetta il presupposto giuridico del reato in questione, ossia, che la somma fosse di proprietà esclusiva dell'avvocato - semmai solo titolare di un diritto di credito sulla stessa in forza del mandato professionale- ed il cliente, impossessandosene per effetto di un titolo legittimo, avesse effettuato un interversione del possesso rifiutando la consegna.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 46 - Trattenere i soldi non è reato

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