No all’Iva sui canoni marittimi

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Attuando l’articolo 1, commi 992 e 993 della Finanziaria 2007, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 41/E del 21 aprile 2008, con cui si illustrano le modifiche alla disciplina fiscale delle autorità portuali.

Il comma 992 ha specificato che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti o qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali si devono intendere come attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. In tal caso, è riconosciuto il regime di non imponibilità Iva anche per la realizzazione, in porti già esistenti, di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle varianti.

Inoltre, il comma 993 afferma che gli atti di concessione demaniali rilasciati dalle autorità portuali restano assoggettati all’imposta proporzionale di registro e i relativi canoni costituiscono corrispettivi imponibili ai fini Iva.

L’agenzia delle Entrate, partendo dalla natura giuridica degli enti non commerciali propria delle autorità portuali, sottolinea che sono soggetti passivi Iva solo nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nell’esercizio di attività commerciali. Di conseguenza, i canoni su atti di concessione dei beni demaniali portuali non sono corrispettivi imponibili. Inoltre, l’attività delle autorità portuali di gestione dei beni demaniali non è produttiva di reddito d’impresa.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Canoni, stop alle liti - Ricca

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