No all'improcedibilità dell'azione se l'assicurazione è informata con raccomandata del cliente

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La Corte di legittimità, con sentenza n. 9912 del 5 maggio 2011, ha spiegato che quando l'istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno conseguente a sinistro stradale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal proprio cliente viene comunque soddisfatta la ratio della norma che impone la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato nelle forme previste dalla legge.

Per la Corte, infatti, è possibile soddisfare l'onere imposto al danneggiato anche “con atti equipollenti a quello previsto dalla legge purché ugualmente idonei a soddisfare lo scopo di consentire alla compagnia di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali”. In tali casi, in definitiva, non può essere pronunciata l'improcedibilità della domanda giudiziale avanzata dal danneggiante.
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