No all'Ici per gli immobili rurali se accatastati
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 14 luglio 2010
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Sull'annosa e controversa questione dell'applicazione o meno dell'Ici agli immobili rurali la Corte di cassazione ha emesso una serie di sentenze (circa 80) in data 22 giugno 2010, contenenti tutte le medesime osservazioni e conclusioni. In sostanza le pronunce sposano il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Corte suprema con la sentenza cardine n. 18565 del 2009.
In quella sede gli ermellini hanno sostenuto che, in tema di Ici, "l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della categoria A/6 o D/10, in conseguenza alla riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl 557/93 convertito nella Legge n.133/94 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 1-bis del Dl 207/08, convertito dalla Legge 14/09 e dell’art. 2 comma 1, lett. A) del D.P.R. n. 504/92”.
Pertanto se un fabbricato viene classificato come "rurale", con attribuzione della relativa categoria in quanto in possesso dei requisiti indicati dalle norme, non sarà soggetto ad Ici e ai giudici non sarà consentito accertare la ruralità. Inoltre per ottenere l'esenzione dall'imposta, qualora l'immobile sia stato accatastato in una categoria non rurale, ritenendo che invece ne possegga i requisiti, non resta altra strada dell'impugnazione davanti al giudice per contestare l'attribuzione catastale. Per il caso di fabbricati non iscritti in catasto, completa la sentenza, la parola spetta al giudice che dovrà valutare la sussistenza delle caratteristiche per il riconoscimento della ruralità del fabbricato per poi affermarne o meno l'assoggettamento all'imposta.
Tutto ciò, devesi osservare, urta contro la posizione assunta dall'Agenzia del Territorio, che con nota del 26 febbraio 2010 ha affermato come l'attribuzione ad un immobile della categoria A/6 o D/10 non sia atta a stabilirne la ruralità dovendosi far riferimento invece al possesso dei requisiti fissati dall'articolo 9 della L. n. 557/93.
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