No all'accertamento Irpef basato sui consumi provvisori di corrente elettrica

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Illegittimo l'atto di accertamento per la rettifica del volume di affari di un esercente l'attività di parrucchiere, ritenuto maggiore rispetto a quello dichiarato, emesso dall'Agenzia delle entrate e basato sul consumo dello shampoo e della lettura delle bollette.

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con pronuncia n. 2480 del 2 febbraio 2010, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate in quanto il consumo giudicato non coerente con l'attività esercitata era stato ricavato dalle bollette dell'energia elettrica provvisorie e quindi relative a dati ipotetici di consumo.

Come prova contraria, il contribuente ha fornito i dati reali del consumo derivanti dal contatore, che la Corte di cassazione ha definito sicuramente più attendibili, e da cui risultava un consumo minore di energia.
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