No alla sanzione per il giudice che rinvia per dare precedenza alle urgenze
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 gennaio 2014
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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione - sentenza n. 1516 depositata il 27 gennaio 2014 – merita censura, in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, qualsiasi atteggiamento volto ad aumentare il da farsi in un più lontano futuro al precipuo scopo di alleggerire l'impegno più vicino nel tempo, “come tale più probabilmente destinato ad essere adempiuto dalla stessa persona fisica del magistrato che il rinvio dispone”.
Ma non merita censura e non viola il dovere di laboriosità il magistrato che non rispetti i termini di cui agli articoli 81, 82 e 115 delle Disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile se la dilazione non appaia palesemente incongrua in relazione ai carichi di lavoro ed alle difficoltà dei processi. Non è, ossia, censurabile la fissazione, da parte dell'organo giudicante, di un'agenda del processo che non si limiti alla fissazione cronologica dei procedimenti da decidere sulla base dell'ordine di iscrizione a ruolo ma la scaglioni sulla base delle caratteristiche dei processi pendenti sul ruolo, della loro difficoltà, dell'urgenza legata ad alcune vicende specifiche o alle caratteristiche del procedimento, anche se ciò comporti il mancato rispetto dei termini sopra citati.
Nel caso di specie, i giudici di Cassazione hanno ritenuto congrua, in relazione all'incolpazione formulata a carico di un magistrato, la motivazione resa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura secondo la quale, in relazione ai fatti che erano emersi, non vi erano elementi per dire violato il dovere di laboriosità o per affermare che fosse dovuto a negligenza inescusabile il ritardo del rispetto dei termini delle disposizioni di attuazione citati.
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