No al sequestro del conto su cui l'evasore ha delega illimitata

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No al sequestro del conto su cui l'evasore ha delega illimitata

La delega sul conto del genitore è senza limiti? Servono ulteriori elementi di fatto per fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la disponibilità delle somme in capo all'indagato e per legittimare, quindi, il sequestro preventivo.

La delega illimitata sul c/c non basta per legittimare il sequestro 

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, porterebbe a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate.

E' il principio richiamato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 30619 del 3 agosto 2022, con alcune importanti precisazioni.

Per la Suprema corte, in particolare, occorre sempre tenere conto delle specifiche modalità del fatto ed è sempre possibile che il terzo estraneo fornisca la prova contraria.

Difatti, l'esistenza di una delega, non corredata da limitazioni di sorta, costituisce, ai fini della operatività del sequestro, una presunzione relativa di disponibilità effettiva delle somme in capo al delegato, presunzione che può essere sempre superata da circostanze di segno contrario.

Secondo quanto precisato in altra pronuncia di legittimità, del resto, la delega illimitata ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato "non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato".

Anche laddove, dunque, la delega non è caratterizzata da limiti, a tale documento devono affiancarsi ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare.

Tali conclusioni sono state applicate alla vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di Piazza Cavour, in cui il conto corrente sottoposto a sequestro era intestato all'anziana madre di un uomo, indagato per evasione fiscale.

Ulteriori elementi di fatto indicati genericamente? Via il sequestro

Secondo gli Ermellini, il Tribunale del riesame non aveva correttamente applicato i principi sopra richiamati, atteso che nel provvedimento impugnato si dava atto dell'esistenza della delega illimitata ma gli elementi di fatto della disponibilità del conto erano indicati solo in modo generico.

Per contro, era necessario verificare, in concreto, che, attraverso la delega, l'indagato avesse utilizzato i fondi per fini suoi personali, o avesse disposto delle somme giacenti sul conto corrente della madre per destinarle all'attività della società coinvolta nel reato tributario, o, ancora, avesse eseguito operazioni del tutto estranee alle necessità e ragioni di vita della madre.

Conseguentemente, la Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza di sequestro impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame.

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