No al contributo addizionale per le indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale

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L’INPS, con messaggio n. 2778 del 22 aprile 2015, ha ricordato che con circolari nn. 1, 13 e 83 del 2013, ha regolato le modalità di accesso alle indennità pari all'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro, nonché le relativa disciplina contributiva.

Ai fini del relativo finanziamento, la Legge Fornero, dispone che alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, c. 2 e 5, Legge n. 84/94, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, c. 1, lettera b), Legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'art. 9, Legge n. 407/90.

Sottolinea l'Istituto che, come già precisato nelle precedenti circolari, l’art. 3, c. 3, Legge 92/2012, estende in capo alle imprese suddette solo l’obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della Legge n. 407/90, e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.

Pertanto, relativamente alle indennità di cui all’art. 3, c. 2, L. 92/12, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 1, D.L. n. 86/88, convertito dalla Legge n. 160/88.
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