Part time penalizzato: rischio di discriminazione di genere

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Part time penalizzato: rischio di discriminazione di genere

Va escluso che possa esserci un automatismo tra riduzione dell'orario di lavoro e riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche.

Penalizzare il part-time ai fini delle progressioni economiche orizzontali potrebbe significare, nei fatti, penalizzare le donne rispetto agli uomini con riguardo ai miglioramenti di trattamento economico.

Lavoratrici part time: niente discriminazioni

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 4313 del 19 febbraio 2024, nel confermare la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto la domanda di una dipendente dell'Agenzia delle Entrate, volta a far valere la discriminazione di genere subita - quale donna impiegata a tempo parziale - nella selezione interna per il passaggio a una migliore fascia retributiva.

Alla lavoratrice, nella valutazione dell'anzianità di servizio, era stato attribuito un punteggio ridotto in proporzione al minor numero di ore di lavoro svolte rispetto ai colleghi con pari anzianità, ma impiegati a tempo pieno.

Questo aveva fatto sì che il suo punteggio finale fosse inferiore a quello del collega controinteressato, mentre sarebbe stato superiore qualora l'anzianità di servizio fosse stata valutata per intero, senza tenere conto della ridotta presenza oraria sul luogo di lavoro.

La Corte d'appello, confermando quanto statuito in primo grado, aveva ordinato alla datrice di lavoro la cessazione del comportamento discriminatorio, con condanna, altresì, al pagamento di un importo a titolo di maggiori retribuzioni nel frattempo maturate.

L'Agenzia si era rivolta alla Suprema corte, lamentando una falsa applicazione di norme e sostenendo che fosse razionale, e quindi non vietata, la valutazione dell'anzianità in base alla effettiva durata oraria del rapporto di lavoro.

Secondo parte ricorrente, ossia, non vi era stata alcuna discriminazione diretta del lavoro a tempo parziale e, in difetto di questa, non poteva sussistere nemmeno una discriminazione indiretta di genere.

Le doglianze delle Entrate sono state giudicate infondate dagli Ermellini.

Progressioni economiche: valutazione senza automatismi

Nella decisione, la Sezione lavoro della Cassazione ha richiamato quanto ha già avuto modo di statuire con riguardo alla medesima selezione interna, oggetto di causa anche nel presente giudizio.

L'obiettivo di apprezzare in misura puntale l'esperienza di servizio è in sé legittimo.

In relazione al giudizio di adeguatezza e necessità dei mezzi impiegati, tuttavia, va ricordato che, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'affermazione secondo la quale sussiste un nesso particolare tra la durata di un'attività professionale e l'acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione.

Infatti, sebbene l'anzianità vada di pari passo con l'esperienza, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla relazione tra la natura della funzione esercitata e l'esperienza che l'esercizio di questa funzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate.

Nessun automatismo, quindi, tra riduzione dell'orario di lavoro e riduzione dell'anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche.

Ciò che occorre verificare, invece, è se, in base alle circostanze del caso concreto (quali mansioni svolte, modalità di svolgimento ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale.

L'onere della prova dei presupposti di fatto che determinano la razionalità del riproporzionamento è a carico del datore di lavoro.

Penalizzare il part time discrimina le donne

Nella vicenda di specie, la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di questi principi, laddove aveva ritenuto che non era detto che, a parità di anzianità lavorativa, il lavoratore full time avesse acquisito maggiore esperienza del lavoratore part-time.

Tale preparazione dipendeva da tante variabili, tra cui anche, ma non solo, la quantità di ore lavorative prestate nel medesimo periodo lavorativo, quantità che, tuttavia, non assumeva una rilevanza determinante, essendo sicuramente più importante la qualità delle pratiche seguite dal lavoratore nel corso dl rapporto.

A seguire, una puntualizzazione sulla asserita inconfigurabilità di una discriminazione indiretta in mancanza di un comportamento che sia anche di discriminazione diretta sotto altro profilo.

Discriminazione indiretta di genere, configurabilità

E' discriminazione indiretta - ha precisato la Sezione Lavoro della Cassazione - qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.

Non è richiesto, dalla legge, che si tratti di comportamenti o atti illeciti o discriminatori: ciò che rileva è solo il risultato finale della discriminazione, da apprezzare sul piano della realtà sociale e non solo delle forme giuridiche.

Nella vicenda esaminata, il giudici di merito erano ricorsi al dato statistico documentato della presenza di donne in stragrande maggioranza tra i dipendente delle Entrate che chiedevano di usufruire del part-time.

Avevano così concluso che svalutare il part-time ai fini delle progressioni economiche orizzontali - vale a dire progressioni economiche non legate ad avanzamenti di carriera, ma comunque meritate, secondo parametri che includono anche l'anzianità di servizio - significava, nei fatti, penalizzare le donne rispetto agli uomini con riguardo a tali miglioramenti di trattamento economico.

Difatti, la preponderante presenza di donne nella scelta per il lavoro a tempo parziale è da collegare al notorio dato sociale del tuttora prevalente loro impegno in ambito familiare e assistenziale.

Di conseguenza, la discriminazione della progressione economica dei lavoratori part-time va a penalizzare indirettamente le donne che già subiscono un condizionamento nell'accesso al mondo del lavoro.

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