Discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori part-time? Atti nulli
Pubblicato il 20 aprile 2023
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Con sentenza n. 10328 del 18 aprile 2023, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti a tempo parziale di un'azienda sanitaria che si erano visti respingere, dalla Corte d'appello, le domande dagli stessi avanzate per accertare la nullità degli avvisi e delle graduatorie pubblicate all'esito delle selezioni per l'accesso alle progressioni professionali orizzontali.
Fondato, in particolare, è stato giudicato il rilievo con cui i ricorrenti avevano censurato la sentenza di secondo grado per non aver ravvisato la discriminazione posta in essere dalla datrice di lavoro nei loro confronti, in quanto lavoratori part time.
Il criterio di valutazione applicato - era stato dedotto - realizzava una discriminazione indiretta tra lavoratori e lavoratrici a tempo parziale e lavoratori e lavoratrici a tempo pieno.
Nel dettaglio, l'anzianità di servizio era stata calcolata in maniera proporzionale alla percentuale di part-time con conseguente attribuzione di un punteggio minore in sede di valutazione delle domande.
Si era, ossia, prodotta - secondo i deducenti - un'effettiva situazione di svantaggio per i dipendenti a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno a parità di anni di servizio.
A detta dei lavoratori ricorrenti, tale discriminazione comportava la nullità assoluta degli atti mediante i quali era stata posta in essere, con conseguente rilevabilità della stessa d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta dalla parte.
Progressioni professionali orizzontali con criteri discriminatori? Nullità rilevabile d'ufficio
Ebbene, secondo gli Ermellini, il giudice d'appello aveva erroneamente ravvisato, nella specie, una violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, risultando invece ammissibile e, sotto certi profili doverosa, la rilevazione della nullità per discriminazione dei lavoratori part-time.
Sul punto, la Corte ha infatti ricordato che nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come species del più ampio genus delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente.
Da qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame della questione.
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