Niente violazioni del limite massimo di 48 ore

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La Corte di giustizia dell'Ue, con sentenza pronunciata lo scorso 25 novembre relativamente alla causa C-429/09, ha sottolineato che l'articolo 6, lettera b), della Direttiva 2003/88 che impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere un limite di 48 ore alla durata media settimanale del lavoro, “costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione che riveste importanza particolare, di cui ogni lavoratore deve poter beneficiare quale prescrizione minima necessaria per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute”. Tale limite massimo, come espressamente precisato, include le ore di straordinario e non può in alcun caso essere derogato neppure con il consenso del lavoratore interessato.

Ne consegue che gli Stati membri non possano determinare unilateralmente la portata di tale articolo subordinando a una qualsiasi condizione o restrizione l’applicazione di tale diritto dei lavoratori.
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