Niente trasferimento indiretto d'azienda se, contestualmente al conferimento, la cessione delle quote è solo parziale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 marzo 2014
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Secondo la Commissione tributaria regionale di Milano – sentenza n. 519/36/2014 del 29 gennaio 2014 – è da escludere l'elusività di un'operazione che prevede il conferimento d'azienda contestualmente alla cessione delle relative quote sociali ad un terzo, se la cessione delle quote medesima non sia totalitaria ma solo parziale.
Ed infatti, per poter individuare il trasferimento indiretto dell'azienda quale effetto giuridico finale di più atti di visti in collegamento negoziale – si legge nel testo della decisione - “è necessario che tali atti realizzino il trasferimento dell'intero capitale sociale, in modo da consentire al cessionario di acquisire il totale controllo dell'azienda”.
Qualora, per contro, la cessione non sia totalitaria, non si realizza il medesimo effetto finale di una cessione d'azienda e va scongiurata, quindi, l'ipotesi elusiva. In questo caso, infatti, va escluso l'intento di realizzare un trasferimento d'azienda in maniera indiretta al mero fine di ottenere un risparmio fiscale.
Nel caso specificamente esaminato, i giudici tributari hanno affermato l'illegittimità dell'atto impositivo con cui l'agenzia delle Entrate aveva provveduto a riqualificare come cessione d'azienda l'insieme delle operazioni che avevano portato al conferimento d'azienda in una società e, contestualmente, alla cessione delle relative quote sociali; la cessione delle quote, nella specie, non aveva riguardato l'intero capitale sociale ma solo parte dello stesso.
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