Niente ronde per le "situazioni di disagio sociale"
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 giugno 2010
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 226 del 24 giugno, si è pronunciata sui giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nei confronti della disposizione introduttiva delle cosiddette “ronde” di cittadini, contenuta nella legge in materia di sicurezza pubblica n. 94/2009.
Nel dettaglio la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della detta legge nella parte in cui prevede che i sindaci possano avvalersi della collaborazione di cittadini privati non armati anche nel caso di “situazioni di disagio sociale”.
Per il Supremo collegio, infatti, mentre la situazione di “sicurezza urbana”, intesa in senso restrittivo come circoscritta alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, non sarebbe in contrasto con le previsioni costituzionali, per contro, per quanto attiene al riferimento alternativo alle “situazioni di disagio sociale”, si tratterebbe di un'espressione “generica“ e volta “ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di emarginazione” che non risulterebbe conforme al dettato costituzionale. Tale formula, infatti, ricomprenderebbe degli interventi riconducibili alla materia delle “politiche sociali” di competenza legislativa residuale delle Regioni.
- ItaliaOggi, p. 41 – Bocciate a metà le ronde di Maroni - Cerisano
- Il Sole 24 Ore, p. 17 - La Consulta censura le ronde - Negri
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