Niente risarcimento per il tempo libero perduto

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 9422 del 27 aprile 2011 – il diritto al tempo libero non costituisce un diritto fondamentale dell'uomo costituzionalmente protetto in quanto “il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione".

Sulla scorta di tale assunto la Corte ha respinto il ricorso presentato da un uomo che oltre al risarcimento richiesto alla Telecom a causa della sospensione del servizio di Adsl per 48 ore pretendeva, altresì, di venir indennizzato per la perdita di quattro ore del proprio tempo libero che andavano calcolate e liquidate come ore di straordinario.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - La vita serena non è diritto costituzionale – A.Gal.

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