Niente risarcimento al conduttore se la disdetta è basata su un motivo veritiero
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 giugno 2011
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11014 depositata lo scorso 19 maggio 2011, ha rigettato il ricorso presentato dall'ex conduttore di un immobile avverso la decisione con cui la Corte di appello di Roma aveva negato che lo stesso potesse essere risarcito dopo che aveva dovuto rilasciare l'immobile in locazione a seguito di disdetta del locatore che aveva dedotto necessità familiari – prossime nozze del figlio – che però non si erano poi verificate.
Mentre in primo grado le richieste del conduttore erano state accolte proprio in considerazione del fatto che il matrimonio del figlio del proprietario della casa non era avvenuto, i giudici di Cassazione, confermando quanto rilevato dalla Corte d'appello, hanno tenuto conto “della utilizzazione effettiva e stabile dei locali per le necessità abitative del figlio” il quale, pur in mancanza delle nozze – saltate per divergenze a pochi giorni dal sì – era andato ad abitare nell'appartamento di proprietà dei genitori.
Per i giudici di legittimità, in definitiva, la necessità delle nozze, per come indicata nella disdetta, era comunque da considerare veritiera al tempo della sua proposizione; e ciò anche se poi la stessa era stata “elusa dal dissenso sopravvenuto, quando già i locali erano stati occupati”.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 13 - Disdetta «vera» senza danni – Russo
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