Niente restituzione in caso di donazione indiretta
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 luglio 2010
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Con sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010, la Cassazione ha spiegato che nelle ipotesi di donazione indiretta dell'immobile quest'ultimo, nel caso di decesso del donante, non può essere chiesto in restituzione dall'erede che lamenti la lesione della propria quota legittima.
Per la Corte, in particolare, nella donazione “indiretta” realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, “la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura – connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile - poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Immobili a prova di donazione - Busani
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