Niente restituzione delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore del convivente

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I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1277 depositata il 22 gennaio 2014 e con la quale è stato accolto, con rinvio per un nuovo esame di merito, il ricorso avanzato da una donna contro le decisioni in primo e secondo grado con cui la stessa era stata condannata alla restituzione delle somme spostate dall'ex convivente sul suo conto e che – a detta di quest'ultimo – avevano lo scopo di “realizzare una gestione maggiormente redditizia”.

Secondo la Corte, in particolare, le eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la conseguenza giuridica di cui all'articolo 143, comma 2, c.c., forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.
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