Niente reato per il barista che tiene la musica alta
Pubblicato il 19 agosto 2015
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Con sentenza n. 34920 depositata il 18 agosto 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha accolto il ricorso del gestore di un bar, cui era stato contestato, sia in primo che in secondo grado, il reato di cui all'art. 659 c.p., per aver provocato, nello svolgimento della propria attività, rumore anche notturno – mediante emissione di musica ad un volume maggiore rispetto al consentito - atto a disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone abitanti l'appartamento sovrastante il locale.
Nell'accogliere le censure del ricorrente, la Cassazione ha affermato che l'attività in un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso di strumenti musicali (come nel caso di specie), va classificato come "esercizio di mestiere rumoroso", in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata. Ne consegue che il superamento, mediante gli strumenti medesimi, dei limiti massimi e differenziali di emissione del rumore, integra, piuttosto che il reato di cui all'art. 659 c.p., l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 Legge 447/1995.
Invero, per integrare il reato sopra menzionato, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o, come nel caos de quo, agli abitanti dell'immobile sovrastante la fonte di propagazione, occorrendo invece che la diffusione di onde sonore sia estesa quantomeno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo che sia integrata l'attitudine offensiva della condotta e la sua idoneità a turbare la quiete pubblica.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Il bar della movida anche se rumoroso non commette reato – Maciocchi
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