Niente prelazione se la compravendita è in blocco

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La Terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 25448 del 16 dicembre 2010, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di appello avevano dichiarato una compravendita di immobili ad uso commerciale come inefficace nei confronti degli ex conduttori ai quali non era stato consentito di esercitare il diritto di prelazione.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno sottolineato che il diritto di prelazione fosse da escludere essendosi configurata un'ipotesi di vendita in blocco; e perché possa parlarsi di tale tipo di vendita – continua la Corte – la stessa “non deve necessariamente riguardare un intero edificio (da cielo a terra) nel quale è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni ceduti, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili, casualmente appartenenti a un unico proprietario e ceduti (o cedendi) allo stesso acquirente, ma come un complesso unitario e costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari”.
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