Niente plusvalenze se c’è l’usufrutto

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Con la risoluzione n. 218/E del 30 maggio l’agenzia delle Entrate risponde all’interpello di un contribuente che chiedeva se la cessione dell’immobile, destinato ad abitazione principale dell’usufruttuario, in caso di alienazione prima del decorso di cinque anni dall’acquisto della proprietà fosse produttiva di plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. b) del Dpr 917/86. Per rispondere a tale domanda, il Fisco sottolinea che occorre far riferimento al momento dell’acquisto della nuda proprietà o della proprietà. Il citato articolo dispone che costituiscono redditi diversi e sono, quindi, tassabili ai fini Irpef, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, fatta eccezione per l’ipotesi in cui si tratta di unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale. Nel caso esaminato, due coniugi, dopo essere divenuti proprietari, hanno venduto l’appartamento prima del decorso di un quinquennio dalla data del loro acquisto. L’agenzia delle Entrate, a tal proposito, riconosce la non tassabilità della plusvalenza come “reddito diverso”, in quanto la vendita è avvenuta prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto della piena proprietà di una abitazione adibita a dimora di un usufruttuario, poi deceduto. Spetta al proprietario dimostrare che l’immobile era adibito ad abitazione principale, attraverso l’intestazione di utenze e altri servizi. Nel caso in cui non si verificasse tale condizione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarebbe quella derivante dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione dell’immobile e il prezzo pagato per l’acquisto della nuda proprietà.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Plusvalenze esenti – Montemurro – Angeloni

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