Niente pignoramento se la delibera sul mandato alle liti è invalida

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 9451 del 28 aprile 2011, ha accolto il ricorso avanzato da una Spa avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittima una procedura esecutiva attivata nei confronti della stessa da parte di una Università.

In particolare, la Corte di legittimità ha dichiarato la nullità del pignoramento presso terzi attivato dall'ente universitario per tramite di un legale del libero foro in considerazione dell'invalidità con cui era stato conferito mandato ad litem a quest'ultimo.

Nella specie, infatti, il mandato era fondato su un provvedimento del Rettore, non notificato al Consiglio di amministrazione né sottoposto ai competenti organi di vigilanza. L'invalidità della delibera sul mandato rendeva nullo quest'ultimo e, conseguentemente, in considerazione del difetto dello “ius postulandi”, l'intera procedura esecutiva.
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