Niente pedopornografia con autoscatto del minore

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Niente pedopornografia con autoscatto del minore

Non è punibile per cessione di materiale pedopornografico, colui che divulga immagini riprese in autoscatto direttamente dalla minore vittima del presunto reato, di propria iniziativa e senza intervento di alcuno, e da essa volontariamente cedute ad altri.

E su tale assunto, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero ed assolto l’imputato dall'accusa di cui all'art. 600 ter c.p.

Autore della condotta diverso dal minore

La Cassazione in proposito, richiamando un noto e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, osserva che presupposto logico, ancor prima che giuridico, del reato in questione, è che l’autore della condotta sia soggetto altro e diverso rispetto al minore da lui utilizzato, indipendentemente dal fine – di lucro o meno – e dall'eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il minore stesso possa aver prestato all'altrui produzione di materiale o realizzazione degli spettacoli pornografici.

Alterità e diversità – precisa ancora la Corte con sentenza n. 11675 del 21 marzo 2016  – che quindi non potranno ravvisarsi qualora, come nel caso de quo, il materiale medesimo sia realizzato dallo stesso minore (in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto), a ciò ostando la lettera e la ratio dello stesso art. 600 ter c.p. e difettando dunque un elemento costituivo della richiamata fattispecie penale.

 

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