Niente nesso di pregiudizialità tra il procedimento di disconoscimento e quello per il riconoscimento della paternità naturale

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Con la sentenza n. 487 depositata il 13 gennaio 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad un procedimento di disconoscimento della paternità soffermandosi su aspetti come legittimità alla partecipazione del processo e impugnazione.

In primo luogo, i giudici della Prima sezione civile hanno ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal Pubblico ministero, per carenza di legittimazione, attraverso il richiamo dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal figlio maggiorenne, il Pm interviene a pena di nullità trattandosi di azione di stato ma non può opporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale ed essendo esercitabile soltanto nei casi previsti dalla legge.

In secondo luogo la Suprema corte si è soffermata sulla questione relativa alla possibilità, per un soggetto indicato come padre naturale o per gli eredi dello stesso, di intervenire o di proporre opposizione nel giudizio di disconoscimento di paternità promosso da colui che solo all'esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità.

In merito la Corte condivide la risposta negativa già fornita, nella specie, dai giudici di merito: la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito positivo dell'azione di disconoscimento si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, “si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'articolo 404 del Codice di procedura civile presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata”.

Ed invero, tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima e quello instaurato per il riconoscimento della paternità naturale non sussiste un nesso di pregiudizialità dal momento che solo in quest'ultimo giudizio il dedotto padre biologico ha diritto ad escludere la paternità naturale ex adverso pretesa ma non anche a veder affermata la paternità disconosciuta nell'altro procedimento.
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