Niente limiti orari per gli esercizi commerciali

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La Consulta, con sentenza n. 27 del 22 febbraio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), che sostituiscono rispettivamente gli articoli 80 e 81, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 nella parte in cui, con l’articolo 88, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroducono l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e, con l’articolo 89, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

I giudici costituzionali, in particolare, hanno ritenuto fondati i rilievi di illegittimità sollevati dall’Avvocatura dello Stato con riferimento alle norme impugnate per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza; competenza esercitata mediante l’approvazione dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.
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