Niente Irap all'avvocato che da solo fa alti redditi

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Per la Corte di legittimità, - sentenza n. 13038 del 5 giugno 2009 - anche se il professionista guadagna molto non vuol dire che debba pagare l'Irap; presupposto per l'assoggettamento all'imposizione di cui all'art. 49, comma primo, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, è infatti solo l'esistenza di un'autonoma organizzazione che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva. I giudici di Cassazione, in particolare, hanno  ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato l'assoggettamento all'Irap di un avvocato solo prendendo in considerazione l'alto reddito da questi prodotto.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Niente Irap all'avvocato che da solo fa alti redditi – Alberici

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