Niente falso ideologico per il deposito di bilanci non formalmente approvati
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 gennaio 2015
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1205 del 13 gennaio 2015, ha precisato che il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico non è integrabile nelle ipotesi in cui vengano depositati, presso l'ufficio del Registro delle imprese, dei bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati.
Ed infatti – continua la Suprema corte – non esiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei funzionari della Camera di commercio addetti alla tenuta del Registro in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.
Anche se i detti funzionari rivestono, ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, la qualità di pubblico ufficiale, gli stessi, nella tenuta del registro e in relazione agli atti in esso annotati, certificano solo l'attività di deposito senza dover attestare il contenuto degli atti medesimi.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 38 - Il deposito non prova la verità dei dati – Maciocchi
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