Niente esenzione Iva per la cessione onerosa dei contratti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 ottobre 2009
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Con sentenza pronunciata il 22 ottobre sulla causa C-242/08, la Corte di giustizia dell'Ue ha spiegato che l’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva 77/388 (cosiddetta direttiva servizi), ai sensi del quale sono esenti dall'Iva le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, non si applica nel caso di cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita da parte di una società stabilita in uno Stato membro ad una compagnia di assicurazioni, stabilita in uno Stato terzo, che si assuma tutti i diritti ed obblighi risultanti da tali contratti.
Detta questione preliminare era stata sollevata dai giudici tedeschi con riferimento ad una lite relativa al regime Iva applicabile alla cessione, da parte di una società tedesca, di un portafoglio di contratti di riassicurazione sulla vita a una società svizzera.
Detta questione preliminare era stata sollevata dai giudici tedeschi con riferimento ad una lite relativa al regime Iva applicabile alla cessione, da parte di una società tedesca, di un portafoglio di contratti di riassicurazione sulla vita a una società svizzera.
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