Niente deduzione per i compensi a cui i soci rinunciano formalmente

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Con sentenza n. 20026 del 22 settembre 2010, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società contribuente avverso l'avviso di accertamento di maggior reddito notificatole dopo che la stessa aveva considerato in deduzione i compensi assegnati ai soci amministratori per l'anno 1987 anche se questi, in assemblea, vi avevano formalmente rinunciato. 

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, in considerazione della rinuncia dei soci, “l'accantonamento, perso il carattere di debito sociale (per rimessione dei creditori) ha assunto quello di utile non distribuito, pertanto non deducibile".
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