Niente contestazioni sulla parcella utilizzata per ottenere contributi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 aprile 2011
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La Corte di cassazione, con sentenza 7622 depositata il 4 aprile 2011, ha rigettato il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo che il Pretore di Salerno aveva riconosciuto in favore di un ingegnere, a titolo di pagamento delle prestazioni professionali relative al collaudo statico concernente la ristrutturazione ex Legge 219/81 di un fabbricato della ricorrente.
Quest'ultima, in particolare, aveva eccepito il corretto ed esatto svolgimento da parte dell'ingegnere dell'attività di controllo opponendosi, di fatto, al compenso richiestole.
Come sottolineato nei gradi precedenti, i giudici di legittimità hanno rilevato che, poiché il certificato di collaudo e la documentazione contabile relativa all'attività del tecnico erano finalizzate all'erogazione del contributo ex Legge 219/81, la donna era comunque obbligata a corrispondere al professionista il compenso una volta che aveva riscosso il contributo stesso che comprendeva anche la parcella dell'ingegnere. Proprio in considerazione di tale circostanza, infatti, la parcella doveva ritenersi tacitamente riconosciuta dalla ricorrente, “che l'aveva tranquillamente utilizzata nell'ambito della pratica ex Legge 219/81, senza avanzare alcuna riserva sul contenuto della stessa”.
- ItaliaOggi, p. 26 – Parcella vincolata – Alberici
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