Niente confisca per l'auto aziendale

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La Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 20093 del 26 maggio 2010, ha ribadito l'illegittimità del provvedimento con cui venga disposta la confisca dell'auto intestata ad una società in conseguenza del fermo, per guida in stato di ebbrezza, del conducente ed anche se questi sia il legale rappresentante della società stessa.

Per i giudici di legittimità, l'evidente natura afflittiva di tale misura, tipica delle sanzioni penali, “impone di applicare nella materia i principi dell'ordinamento penale e in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l'autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell'ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge”. Presupposti, questi, che difettavano radicalmente nella vicenda in esame in cui, appunto, il legale rappresentante di una Srl era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica; ne era derivato il sequestro dell'auto e la successiva confisca, confermata dal Gip del Tribunale di Vicenza e dal Tribunale della libertà.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Niente confisca se il guidatore è ubriaco
  • ItaliaOggi, p. 35 – Auto aziendale, no confisca per guida in stato di ebbrezza - Alberici

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